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AI Act: cosa devi dichiarare se pubblichi contenuti con l'AI

di Alessandro Pedrazzoli ·

Dal 2 agosto l'AI Act chiede di dichiarare i contenuti fatti con l'AI, ma solo in due casi. Quali sono, cosa rischi e come lo dici senza sembrare un avvocato.

AI Act: cosa devi dichiarare se pubblichi contenuti con l'AI
Il sigillo sul foglio: la firma umana è quello che la norma ti chiede davvero.

Dal 2 agosto 2026 chi pubblica contenuti fatti con l’intelligenza artificiale ha degli obblighi di trasparenza, e li fissa l’articolo 50 del regolamento europeo sull’AI. Ma riguardano molto meno di quello che leggi in giro. L’obbligo scatta su due cose: i contenuti che imitano persone o fatti reali, e i testi di informazione che nessuno ha riletto prima di pubblicarli. Se rileggi quello che pubblichi e te ne assumi la responsabilità, l’obbligo non ti tocca.


Devo mettere una scritta sotto ogni cosa che faccio con l’AI? Da agosto è la domanda che gira in tutti i gruppi di chi pubblica per lavoro.

Magari hai letto anche tu un articolo che si apriva con «sanzioni fino a 15 milioni di euro». Poi hai guardato il tuo blog, i tuoi caroselli, le immagini che ti sei generato per il sito, e hai pensato che forse era meglio non usarla più, questa benedetta intelligenza artificiale.

Lavoro nel digitale da oltre dieci anni e l’AI la uso ogni giorno, alla luce del sole: le illustrazioni di questo blog le genero, e ho costruito un sistema che mi prepara gli articoli e poi si ferma ad aspettare che li legga io. L’ho raccontato pubblicamente mesi fa. Quindi quando è arrivata questa scadenza sono andato a leggere il regolamento invece che i riassunti.

Chiede molto meno di quello che le fanno dire. E la cosa che chiede davvero è che qualcuno si prenda la responsabilità di quello che esce, non che tu metta una scritta sotto ogni immagine.

Qui non troverai un elenco di adempimenti. Troverai le tre righe che ti riguardano, il perché il numero che ti ha spaventato non è il tuo, e come si dice al pubblico che usi l’AI senza smettere di sembrare una persona. Se cerchi invece la professione in generale, cosa fa un content creator e come si costruisce il sistema dietro l’ho già scritto a parte.

Una cosa la dico subito e non la ripeto: questo è un articolo che spiega una norma, non un parere legale. Se il tuo caso è particolare, o se pubblichi per conto di qualcun altro, portalo a un avvocato.

Affresco rinascimentale: un banditore mostra un foglio alla folla mentre un notaio indica un piccolo segno nell'angolo Il segno nell’angolo del foglio: dichiarare non è un adempimento in più, è quello che rende leggibile il resto.

Cosa è cambiato il 2 agosto (in tre righe, non in trenta)

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è del 2024. Non è entrato in vigore tutto insieme: si applica a pezzi, e ogni pezzo ha la sua data.

Il 2 agosto 2026 è scattato il Capo IV, cioè l’articolo 50, quello sulla trasparenza. È l’articolo che dice chi deve far sapere cosa, quando un contenuto è stato fatto o modificato da una macchina.

A luglio 2026 l’Europa ha rimesso mano alla materia con un secondo regolamento, chiamato Omnibus digitale sull’IA. Ha spostato in avanti le regole sui sistemi ad alto rischio, quelle che riguardano la sanità o la selezione del personale: quelle arriveranno nel 2027 e nel 2028. L’articolo 50 non l’ha toccato. Se hai letto da qualche parte che «è tutto rinviato», riguardava quelle.

Quindi la data è quella, ed è già passata.

Schema: le date di applicazione del regolamento europeo sull'AI, cosa è già in vigore e cosa è stato rinviato Tre date, e solo la prima riguarda chi pubblica.

Chi sei tu, secondo la norma

Qui sta il primo equivoco, ed è quello che manda in ansia le persone sbagliate.

Il regolamento distingue due figure. Il fornitore è chi costruisce il sistema di intelligenza artificiale e lo mette sul mercato: OpenAI, Google, Anthropic, chi fa il generatore di immagini che usi. Il deployer sei tu. Il testo italiano del regolamento lascia la parola inglese, ma vuol dire semplicemente chi quel sistema lo usa.

Fanno due lavori diversi, e la norma chiede loro due cose diverse.

Al fornitore l’articolo 50 chiede di marcare gli output in un formato leggibile dalle macchine, una specie di filigrana invisibile che permette ai programmi di riconoscere che quel file è sintetico. È un lavoro tecnico che si fa dentro al modello. Non è affar tuo. Se hai letto che devi «marcare i contenuti in formato leggibile meccanicamente», qualcuno ti ha attribuito l’obbligo di un altro.

A te, che il sistema lo usi, la norma chiede una cosa sola: in due casi precisi, dirlo alle persone.

Schema: gli obblighi dell'articolo 50 divisi fra chi costruisce il sistema di AI e chi lo usa per pubblicare Due figure, due obblighi diversi. La marcatura tecnica non è la tua.

C’è anche un’esclusione che vale la pena conoscere. Il regolamento definisce il deployer come chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità, salvo l’uso nel corso di un’attività personale non professionale. Se ti generi un’immagine per il gruppo di famiglia, sei fuori. Se la pubblichi sul profilo con cui vendi, sei dentro. Il discrimine è il lavoro, non la piattaforma.

Le immagini: quando è deep fake e quando no

Il primo dei due casi riguarda immagini, audio e video, e ruota intorno a una parola che tutti usano a sproposito.

Il regolamento la definisce, all’articolo 3: un «deep fake» è un contenuto generato o manipolato dall’AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico a chi lo guarda.

Leggila due volte, perché è tutta lì.

Il volto di una persona vera che dice cose che non ha detto: deep fake. La piazza del tuo paese ricostruita così bene che sembra una foto: deep fake. Un fatto di cronaca che non è mai successo, montato come se fosse un servizio del telegiornale: deep fake, e in Italia molto peggio, come vedremo tra poco.

Un’illustrazione inventata, che non ritrae nessuno e non finge di essere una fotografia, non lo è.

Te lo dico con il caso che conosco meglio. Le immagini di questo blog le genero con un modello che produce scene dipinte, in uno stile che ho scelto io: un rinascimento italiano con dentro degli anacronismi tecnologici. Non assomigliano a niente di esistente e nessuno le scambierebbe per una foto. Non sono deep fake, e la norma non mi chiede di etichettarle. Le dichiaro lo stesso, e più avanti ti spiego perché.

C’è poi un’attenuazione che riguarda molti creativi. Se il contenuto fa parte di un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o fittizia, l’obbligo si riduce: basta rivelare l’esistenza del contenuto artificiale in modo adeguato, senza ostacolare la fruizione dell’opera. Tradotto: il regolamento non ti chiede di rovinare la vignetta con una scritta in mezzo.

I testi: l’eccezione che riguarda quasi tutti

Il secondo caso riguarda le parole, ed è quello dove si gioca la partita vera.

L’obbligo di dichiarare vale per il testo generato o manipolato dall’AI e pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Non tutti i testi. Non i tuoi post. Non la newsletter che racconta come lavori. La norma pensa all’informazione: cronaca, salute, politica, cose che formano l’opinione delle persone.

E anche lì, dentro quella categoria, c’è un’uscita.

L’obbligo non si applica se il contenuto generato dall’AI è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale, e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Rileggi anche questa, perché descrive esattamente quello che fai tu quando lavori bene.

Le linee guida della Commissione europea aggiungono il pezzo che serve per non prendersi in giro da soli: la revisione umana è un esame deliberato, fatto da una o più persone con competenza sul tema. Passare il correttore ortografico non è revisione. Leggere in diagonale e premere pubblica non è revisione.

Ed è qui che la norma e il lavoro fatto bene dicono la stessa cosa.

Ogni sabato mattina sul mio computer parte uno script che avvia un agente: analizza la domanda di ricerca, scarica i dati, prepara una bozza, genera le immagini, poi mi manda una mail con un’anteprima e si ferma. L’ho raccontato per intero quando ho spiegato come funziona quel sistema. La parte importante non è la macchina che lavora: è che si ferma.

Poi lo leggo io, riga per riga. Cambio quello che non direi mai. Butto le parti che sono corrette e non servono. Controllo i numeri uno per uno alla fonte, perché su un tema come questo un numero sbagliato è il danno peggiore che posso fare a chi mi legge. E quando pubblico, sotto c’è il mio nome, e me ne assumo la responsabilità.

Quella è la revisione umana di cui parla il regolamento. Non è un adempimento che ti sei aggiunto: è il lavoro.

Se hai appena cominciato a pubblicare e ti servono prima le basi che gli obblighi, ho messo tutto quello che serve dentro Start Kit, il corso gratuito da cui parte chi si costruisce l’attività da solo.

Schema: il percorso a due rami per capire se un contenuto fatto con l'AI va dichiarato Due rami, due domande per ramo. Nella maggior parte dei casi si esce prima della fine.

Il numero che ti hanno spaventato non è il tuo

Quei 15 milioni di euro sono il motivo per cui sei arrivato fin qui.

L’articolo 99 del regolamento dice che la violazione degli obblighi di trasparenza è punita con sanzioni fino a 15.000.000€ oppure, se l’autore è un’impresa, fino al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore.

Ogni articolo che hai letto si ferma a questa riga. Il paragrafo dopo, però, esiste.

Il paragrafo 6 dello stesso articolo dice che nel caso delle PMI, comprese le start-up, la sanzione è pari al massimo all’importo o alla percentuale se inferiore.

Il criterio si ribalta. Per una multinazionale vale il numero più alto fra i due. Per una piccola impresa vale il più basso. E le PMI, nella definizione europea che il regolamento richiama, comprendono le microimprese: chi lavora in proprio con la sua partita IVA è dentro questa categoria.

Pensaci.

Facciamo il conto, con un fatturato inventato per capirci. Se fatturi 50.000€ l’anno, il 3% fa 1.500€. Quello è il tetto che la norma europea consente, non i 15 milioni.

E resta un tetto, non una tariffa. Lo stesso articolo 99 dice che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e che gli Stati membri tengono conto degli interessi delle piccole imprese e della loro sostenibilità economica. Fra le circostanze da valutare ci sono le dimensioni dell’operatore, se la violazione è stata dolosa o colposa, e quanto ha collaborato per rimediare.

Non sto dicendo che puoi fregartene. Sto dicendo che il titolo che hai letto era scritto per farti cliccare, e che la cifra vera cambia di tre ordini di grandezza.

Schema: il tetto delle sanzioni cambia criterio fra grandi imprese e PMI, il maggiore dei due contro il minore dei due Stessi due numeri, criterio opposto. Il paragrafo 6 è quello che nessuno cita.

Cosa aggiunge l’Italia

L’Europa non è l’unica ad aver scritto. L’Italia ha una sua legge sull’intelligenza artificiale, la 132 del 23 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre dello stesso anno. Aggiunge tre cose che ti riguardano da vicino.

La prima è per chi ha clienti. L’articolo 13 dice che nelle professioni intellettuali l’AI serve per le attività strumentali e di supporto, e che le informazioni sui sistemi usati vanno comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Se scrivi per altri, se fai consulenza, se produci contenuti su commissione, il tuo cliente ha diritto di sapere come lavori. Non con un allegato di quattro pagine: con una frase nel preventivo.

La seconda è sul diritto d’autore. E nessuno ne parla abbastanza. L’articolo 25 ha modificato la legge sul diritto d’autore in un punto piccolo e pesante: le opere dell’ingegno sono protette «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».

Girala e leggi cosa vuol dire per te. Se scrivi un prompt, copi quello che esce e lo pubblichi, quel contenuto rischia di non essere tuo in senso giuridico. Nessuno ti multa: semplicemente non hai niente da difendere se qualcun altro se lo prende. La stessa revisione umana che ti tiene fuori dall’obbligo europeo è quella che rende tua l’opera in Italia. Sono due norme diverse che premiano lo stesso gesto.

La terza è penale. L’articolo 26 della stessa legge ha inserito nel codice penale il nuovo articolo 612-quater: chi causa un danno ingiusto a una persona diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificate con l’AI e capaci di ingannare sulla loro genuinità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si procede a querela della persona offesa. C’è anche una nuova aggravante generale per i reati commessi usando l’AI come mezzo insidioso.

Non è un rischio di chi sbaglia un’etichetta. È il confine oltre il quale non c’è una sanzione amministrativa: c’è un processo.

In Italia vigilano due autorità, indicate dalla stessa legge: AgID e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha in mano le attività ispettive e sanzionatorie. Ad agosto 2026 il Governo ha approvato in via definitiva i decreti che completano l’impianto nazionale, sanzioni comprese. Se questa parte ti tocca da vicino, è quella su cui vale la pena farsi seguire da un legale.

Come lo dico, senza sembrare un avvocato

Mettiamo che tu sia in uno dei due casi, o che semplicemente tu voglia dirlo. Come si scrive?

Il regolamento chiede due cose sulla forma. L’informazione dev’essere chiara e distinguibile, e deve arrivare al più tardi al momento della prima esposizione. Cioè: vicino al contenuto, non in fondo alla pagina delle note legali dove non guarda nessuno.

Il resto non è legge, è pratica. E la pratica dice una riga in italiano.

  • Sotto un’immagine: «Illustrazione generata con l’intelligenza artificiale.»
  • In cima a un articolo di attualità non rivisto: «Testo prodotto con l’ausilio dell’AI.»
  • In una scheda servizi, per il cliente: «Uso strumenti di AI per le bozze e per le immagini. Quello che ti consegno lo rivedo e lo firmo io.»

Vetrina: dove si mette la dichiarazione di uso dell'AI dentro una pagina, vicino al contenuto e non in fondo alle note legali Vicino al contenuto funziona. In fondo alle note legali no: lì non la legge nessuno.

Esiste anche una scorciatoia ufficiale. A giugno 2026 la Commissione ha pubblicato il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI, con una sezione dedicata proprio a chi pubblica e un set di icone pronte da usare. Aderire è volontario e a fine luglio l’avevano firmato circa 190 aziende. Non ti serve per essere in regola, ma se cerchi un modo standard di segnalare le cose, è lì e non costa niente.

Fin qui la norma. Il resto non te lo chiede nessuna legge.

Dichiarare che usi l’AI non ti toglie credibilità. Te la toglie usarla male e far finta di niente. Il pubblico l’ha imparata a riconoscere in fretta, quella scrittura tutta uguale che gira da due anni, e quando la sente si fida meno di tutto il resto. Ne ho parlato in un video: il problema non è lo strumento, è che in tanti hanno smesso di metterci la propria voce.

Chi dice «l’ho fatto con l’AI e l’ho rivisto io» sta dicendo due cose in una frase. Che è aggiornato, e che si prende la responsabilità. Nel 2026 sono tutte e due un vantaggio.

Capisci la differenza?

Se sei tu a consigliare i clienti

Se lavori per altri hai un secondo problema oltre al tuo: non far prendere una multa a chi ti paga.

Tre cose pratiche, in ordine di quanto ti risparmiano guai.

Chiedi al cliente dove finisce il contenuto. La stessa immagine dentro il suo profilo aziendale o dentro una campagna informativa può stare da due parti diverse della riga. La destinazione decide, non lo strumento con cui l’hai fatta.

Metti nero su bianco chi rivede. Se produci una bozza e il cliente la pubblica senza guardarla, la responsabilità editoriale di cui parla il regolamento è un buco: nessuno se l’è presa. Basta una riga nel contratto che dica chi approva prima della pubblicazione. È la stessa riga che ti protegge se un contenuto crea un problema.

Non vendere «conformità». Puoi dire al cliente cosa dice la norma e come organizzare il lavoro perché non lo riguardi. Certificare che è a posto è un altro lavoro, e serve un avvocato.

Chi già lavora così ha un argomento di vendita che due anni fa non esisteva: non «uso l’AI», ma «uso l’AI e so dove mettere la firma». Se stai pensando di farne un servizio a sé, ho scritto come si costruisce una consulenza AI per le piccole imprese.

Se hai già un’attività avviata e questi contenuti li produci per lavoro, tuo o dei tuoi clienti, quello che conta non è la scritta sotto: è chi decide cosa esce, e con che criterio. Puoi vedere come lavoro con chi se lo sta costruendo oppure scrivermi a info@alessandropedrazzoli.com e raccontarmi cosa stai pubblicando adesso.

In sintesi

  • Dal 2 agosto 2026 si applica l’articolo 50 del regolamento europeo sull’AI. L’Omnibus digitale di luglio ha rinviato altro, non questo.
  • Il fornitore marca, tu dichiari. La filigrana leggibile dalle macchine è un obbligo di chi costruisce i modelli, non tuo.
  • Le immagini vanno dichiarate solo se sono deep fake, cioè se assomigliano a persone o fatti reali al punto da sembrare autentiche. Le opere manifestamente artistiche hanno un obbligo attenuato.
  • I testi vanno dichiarati solo se informano il pubblico su questioni di interesse pubblico, e l’obbligo cade se c’è revisione umana vera e qualcuno che si prende la responsabilità editoriale.
  • Il tetto delle sanzioni per le PMI è il numero più basso, non il più alto: il 3% del tuo fatturato, non 15 milioni.
  • In Italia la legge 132/2025 chiede di informare il cliente, protegge col diritto d’autore solo ciò che è frutto del tuo lavoro intellettuale, e punisce penalmente i falsi che danneggiano una persona.
  • Rileggere quello che pubblichi ti mette in regola, ti fa proprietario di quello che scrivi e ti fa leggere meglio. Tre problemi, un gesto solo.

Domande frequenti su AI Act e contenuti

Le domande che mi sono arrivate più spesso da agosto, con la risposta corta.

Devo etichettare tutti i contenuti che faccio con l’AI?

No, e questa è la cosa che quasi tutti gli articoli sbagliano. L’articolo 50 del regolamento europeo chiede la dichiarazione in due casi: quando pubblichi immagini, audio o video che assomigliano a persone, luoghi o fatti reali al punto da sembrare autentici, e quando pubblichi testi che informano il pubblico su questioni di interesse pubblico. Fuori da questi due casi non c’è nessun obbligo di etichetta. Una foto di fantasia generata con l’AI, un’illustrazione dichiaratamente artistica o un post che racconta il tuo lavoro non ricadono nell’obbligo.

Se uso ChatGPT per scrivere un articolo del mio blog devo dirlo?

Dipende da due cose. La prima: l’articolo informa il pubblico su una questione di interesse pubblico? Se stai scrivendo una guida su come si potano le rose, no. La seconda, che vale anche quando la prima è sì: l’obbligo cade se il testo è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e c’è una persona che si prende la responsabilità di quello che viene pubblicato. Le linee guida della Commissione precisano che deve essere un esame vero, fatto da qualcuno con competenza sul tema. Correggere la grammatica non basta.

Le immagini generate con l’AI vanno segnalate?

Solo se sono deep fake, e il regolamento definisce con precisione cosa vuol dire: un’immagine o un contenuto audio o video generato dall’AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico a chi lo guarda. Il volto di una persona reale, una piazza riconoscibile, un fatto di cronaca ricostruito. Un’illustrazione inventata non rientra. C’è poi un’attenuazione per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione: lì basta rendere nota l’esistenza del contenuto artificiale senza rovinare la fruizione dell’opera.

Rischio davvero 15 milioni di euro di multa?

No, e il numero che gira ovunque è vero solo a metà. L’articolo 99 fissa il tetto a 15 milioni di euro oppure al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Ma il paragrafo 6 dello stesso articolo ribalta il criterio per le PMI: per loro la sanzione è pari al massimo all’importo o alla percentuale se inferiore. La definizione europea di PMI comprende le microimprese, quindi anche chi lavora in proprio. Il 3% di quello che fatturi tu è un numero molto diverso da 15 milioni.

Devo etichettare anche i contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026?

No. Gli obblighi dell’articolo 50 si applicano a partire dal 2 agosto 2026 e non chiedono di tornare indietro su quello che hai già pubblicato. Esiste una finestra fino al 2 dicembre 2026, introdotta dal regolamento europeo di luglio 2026, ma riguarda i fornitori dei sistemi di AI già sul mercato prima di agosto e la marcatura tecnica dei loro output. È una proroga per chi costruisce gli strumenti, non per chi li usa.

Cosa cambia in Italia rispetto alla norma europea?

La legge 132 del 23 settembre 2025 aggiunge tre cose che ti riguardano. Chi esercita una professione intellettuale deve comunicare al cliente, in modo chiaro e semplice, quali sistemi di AI usa. Il diritto d’autore protegge le opere fatte con l’aiuto dell’AI solo se sono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. E il nuovo articolo 612-quater del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci alterate con l’AI e capaci di ingannare sulla loro genuinità, causando un danno ingiusto.

Come si scrive una dichiarazione senza sembrare un avvocato?

Con una riga in italiano, vicino al contenuto, che dice cosa hai usato l’AI per fare. «Le illustrazioni di questo articolo sono generate con l’intelligenza artificiale» funziona meglio di qualsiasi formula legale. Il regolamento chiede che l’informazione sia chiara e distinguibile e arrivi al più tardi alla prima esposizione: quindi vicino al contenuto, non in fondo alla pagina delle note legali. La Commissione ha pubblicato anche un set di icone che puoi usare, dentro il codice di buone pratiche di giugno 2026.

Da dove riparti

Se sei arrivato fin qui con la paura di dover riscrivere mezzo archivio, la risposta è no. Nella maggior parte dei casi quello che pubblichi non ricade in nessuno dei due obblighi, e nei casi in cui ci ricade basta una riga.

Questa settimana ti conviene fare due cose. Guarda le immagini che hai in giro e chiediti se qualcuna può sembrare la foto di una cosa vera. Poi guarda come lavori sui testi: se c’è un passaggio in cui una bozza viene pubblicata senza che nessuno l’abbia letta, è lì che devi mettere mano.

Il resto lo sai già fare. Rileggere quello che pubblichi, prima di pubblicarlo, non è un adempimento nuovo: è il lavoro. È la stessa cosa che l’Europa e l’Italia hanno finito per scrivere in una legge, ognuna a modo suo.

Se vuoi andare avanti, questi sono i pezzi che continuano il discorso, nell’ordine in cui li leggerei:

  1. Come uso davvero l’AI nel mio business, giorno per giorno — i casi concreti, senza teoria.
  2. Cos’è un agente AI e come ho costruito quello che prepara gli articoli di questo blog — dove sta la revisione umana, in pratica.
  3. Usare l’AI per scrivere senza perdere la tua voce — la parte che fa la differenza fra un testo tuo e uno di tutti.
  4. Cosa cambia se hai la partita IVA — le cinque aree da cui conviene partire.

Buon lavoro,
Alessandro

P.S. Se ti è servito, mandalo a qualcuno che da agosto si sta facendo la stessa domanda. Nei gruppi girano riassunti sbagliati, e chi smette di usare l’AI per paura di una multa che quasi certamente non arriverà perde due volte: si toglie lo strumento, e resta comunque senza sapere cosa deve fare.